LEGGE
REGIONALE
13
ottobre 1998, n. 29
"
Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna"
Testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla L.R. n° 1/99 e dalla LR n°
23/2000
Art.
1 - Finalità
1.
La Regione Autonoma della Sardegna, anche al fine della valorizzazione delle
risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse
territoriali, considera di preminente interesse regionale il recupero, la
riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici
minori e vi provvede rispettandone i valori socioculturali, storici,
architettonici, urbanistici, economici ed ambientali.
Art.
2 - Definizione
1.
Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano
nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle
strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie
funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali.
2.
Appartiene a questa categoria ogni altra struttura insediativa, anche extra
urbana, che costituisca eredità significativa di storia locale, qualora il
recupero rientri nelle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art.
3 - Quadro
degli interventi regionali
1.
La Regione provvede:
a)
A istituire ed aggiornare il
Repertorio regionale dei centri storici contenente l'elenco degli
insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;
b)
A predisporre ed attuare il
programma pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della
programmazione di settore contenente il finanziamento degli strumenti
comunali di intervento.
Art.
4 - Strumenti
comunali di intervento
1.
Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei Comuni che, già
provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel Repertorio regionale, sono:
a)
I programmi integrati dei centri
storici; essi sono il principale strumento attraverso cui i Comuni
intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e
valorizzare e sono realizzati mediante progetti unitari;
b)
Interventi di riqualificazione
urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi
attraverso i piani del colore, dell'arredo urbano e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche; sono lo strumento alternativo per quei comuni che,
in mancanza di programma integrato, intendano riqualificare e ammodernare le
infrastrutture pubbliche e le urbanizzazioni primarie, con particolare
riferimento ai problemi della mobilità e dei parcheggi, completando gli
interventi di recupero primario già realizzati dai privati;
c)
Interventi di recupero primario
delle singole unità immobiliari; sono quegli interventi che, finalizzati al
recupero della funzionalità e del decoro degli edifici, sono finanziati dal
Comune sulla base di trasferimenti di risorse da parte della Regione.
1
bis. I comuni non provvisti di piani attuativi possono
richiedere l'inserimento nel Repertorio regionale solamente qualora, per gli
interventi nelle zone classificate A, redigano programmi integrati dei
centri storici, secondo i contenuti e le procedure stabilite dall'art. 10.
Tali comuni beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge
esclusivamente per l'attuazione dei programmi integrati dei centri storici.
1
ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti
locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entità delle percentuali di
finanziamento degli strumenti comunali di intervento, tenendo conto che ai
programmi integrati deve essere riservata una percentuale di provvidenze non
inferiore al 50 per cento degli stanziamenti di bilancio e che ai piani di
riqualificazione urbana deve essere riservata una percentuale di provvidenze
non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti di bilancio.
Art.
5 - Repertorio
dei centri storici
1.
E' istituito il Repertorio regionale dei centri storici con decreto
dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica.
2. Il
Repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di
programmazione regionale di settore. Nel repertorio vengono iscritti i
comuni che abbiano nel loro territorio presenze significative delle
collettività locali dal punto di vista storico, culturale ed ambientale.
3. Per
l'inserimento nel Repertorio i comuni devono presentare all'Assessorato
regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, apposita
istanza corredata di:
a)
Delibera consiliare dalla quale risulti la volontà dell'ente
all'iscrizione nel Repertorio;
b)
Adeguata documentazione che attesti, a seguito del confronto fra i catasti
storici antecedenti l'anno 1940, l'esistenza di un tessuto urbano
consolidato, sostanzialmente invariato e l'esistenza di un patrimonio
edilizio formato da tipologie caratterizzanti l'insediamento storico per le
caratteristiche costruttive e tecnologiche, nonché per gli elementi
architettonici;
c)
Estratto dello strumento
urbanistico vigente e dei piani attuativi, contenenti la perimetrazione
dell'area urbana considerata ovvero elaborato grafico con la perimetrazione
dell'area sottoposta a programma integrato, qualora quest'ultimo abbia i
contenuti di piano attuativo.
4.
abrogato
5.
abrogato
6.
In sede di prima applicazione sono inseriti nel Repertorio i Comuni che
abbiano centri storici vincolati ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.
1497, i Comuni che abbiano agglomerati urbani, già identificati come zone A
dagli strumenti urbanistici vigenti, per i quali le amministrazioni
comunali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presentino domanda di inserimento corredata da:
a)
Perimetrazione dell'area
considerata;
b)
Relazione sulle caratteristiche
urbanistiche, tipologiche, storiche, culturali, sociali, economiche e sulle
tecniche costruttive dell'area urbana considerata;
c)
Estratto dello strumento
urbanistico vigente e dei piani attuativi.
Art.
6 - Programmi
pluriennali dei centri storici
1.L'Assessorato
dell'urbanistica, coerentemente con gli obbiettivi della programmazione
generale, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento annuale del
programma pluriennale dei centri storici. Esso costituisce il quadro di
riferimento complessivo ed unitario degli interventi regionali di settore e
contiene:
a)
Gli obbiettivi, i criteri e le
priorità seguiti nella redazione;
b)
L'elenco dei programmi integrati
dei centri storici e degli interventi di riqualificazione che si intendono
finanziare;
c)
Il quadro generale delle risorse
disponibili e le cadenze temporali degli strumenti di intervento di cui
all'articolo 7.
2.
I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti
annuali possono essere integrati con gli interventi previsti nei programmi
di edilizia residenziale, sovvenzionata e agevolata, e di opere pubbliche
predisposti dall'Assessorato dei lavori pubblici, con i programmi
dell'Assessorato della pubblica istruzione riguardanti il patrimonio
culturale e con altri interventi e programmi aventi finalità analoghe.
3.
I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti
annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni
anno, su proposta dell'Assessore dell'urbanistica, e allegati al programma
pluriennale regionale. Le risorse stanziate sono territorialmente ripartite
sulla base delle percentuali fissate per le aree programma. In sede di prima
applicazione il programma pluriennale è predisposto entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
4.
Dopo l'approvazione del programma pluriennale dei centri storici, la Regione
provvede all'effettiva erogazione dei contributi ai Comuni. Gli interventi
previsti devono essere iniziati, a pena di revoca del finanziamento, entro
12 mesi dai provvedimenti regionali di trasferimento dei fondi ai Comuni.
Art.
7 - Criteri per l'inserimento degli
interventi di recupero nel programma pluriennale dei centri storici.
1. La
Regione provvede all'inserimento degli interventi di recupero di cui agli
articoli 9 e 13 nel programma di spesa pluriennale, tenendo conto della
qualità dei medesimi, secondo gli elementi sotto specificati:
a)
per i programmi integrati:
1)
il valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano
di cui è parte integrante con inquadramento del sistema delle
urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica
dell'insediamento;
2)
gli interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili
pubblici e privati;
3)
l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e
al fabbisogno abitativo;
4)
l'ammontare delle risorse finanziarie integrative per la
realizzazione degli interventi;
5)
le qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico,
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi
urbani;
6)
le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità
e ai parcheggi;
b)
per i piani di riqualificazione urbana:
1)
il valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano
di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle
urbanizzazioni;
2)
l'urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai
nuclei familiari serviti;
3)
le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità
e ai parcheggi;
4)
l'ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a
disposizione dal comune, per la realizzazione degli interventi.
2. Per
gli interventi di cui all'articolo 14 la Regione dispone dando la precedenza
agli interventi su immobili inclusi in un programma integrato,
secondariamente agli interventi su immobili inclusi in un piano di
riqualificazione urbana, infine a quelli su immobili non ricompresi nei
piani anzidetti..
Art.
8 - Finanziamenti: oggetto e percentuali
1. Nei
programmi integrati sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche
fino al 90 per cento delle spese a carico del comune, con esclusione dei
costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili.
2. Nei
piani di riqualificazione urbana sono finanziabili le opere infrastrutturali
pubbliche fino al 60 per cento delle spese a carico del comune, con
esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili.
3. Negli
interventi di recupero primario del patrimonio edilizio sono finanziabili:
a)
il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative
fondazioni fino al 60 per cento della spesa complessiva;
b)
il restauro e l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali
e orizzontali, nonché degli spazi collettivi interni all'edificio e degli
impianti fino al 20 per cento della spesa complessiva.
Art.
9 - Programmi
integrati dei centri storici
1. I
programmi integrati dei centri storici, realizzati mediante progetti
unitari, sono da considerarsi, ai soli fini dell'applicazione della presente
legge, piani attuativi e sono caratterizzati da:
a) dimensione che incida sulla riorganizzazione urbanistica
dei centri storici;
b)
presenza di pluralità di funzioni;
c)
integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese le opere di
urbanizzazione;
d)
concorso di più operatori pubblici e privati;
e)
pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.
2.
I programmi integrati, sia di iniziativa pubblica che privata, devono
prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non inferiore
al 60% del volume degli immobili interessati dal programma di recupero, e
devono contenere:
a)
la relazione illustrativa del
programma;
b)
il progetto operativo;
c)
il quadro finanziario;
d)
la normativa gestionale.
3.
( abrogato )
4.
Il Comune procedente, qualora debba acquisire intese, concerti, nullaosta o
assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni, indice, ai
sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come
modificato e integrato dall'articolo 17 della Legge 5 maggio 1997, n. 127,
una conferenza di servizi.
5.
I programmi integrati sono approvati dai consigli comunali e trasmessi
all'Assessorato dell'urbanistica entro il 31 marzo di ogni anno, per
l'inserimento nel programma pluriennale dei centri storici al fine del
finanziamento totale o parziale degli interventi in essi previsti.
6.
L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni
della presente legge, entro i successivi 60 giorni, provvede all'inserimento
dei programmi integrati nel programma pluriennale dei centri storici.
7.
Qualora per la predisposizione dei programmi integrati sia necessaria
l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi
possono essere adottati e approvati dai consigli comunali contestualmente ai
programmi integrati, con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo
20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini
rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.
8.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20, è
abrogato.
Art.
10 - Progetto
operativo del programma integrato
1.
Il progetto operativo del programma integrato deve contenere:
a)
estratto dello strumento
urbanistico vigente;
b)
elaborati di analisi conoscitiva
con descrizione:
1) della
consistenza, della destinazione d'uso, della proprietà e dello stato degli
immobili;
2) del
numero e della consistenza dei nuclei familiari interessati dal programma
integrato e con l'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo e
della definitiva sistemazione;
c)
dati storici e ambientali rilevanti
ai fini dell'intervento;
d)
elaborati grafici riferiti alla
dimensione urbana interessata;
e)
dichiarazione irrevocabile di
assenso dei proprietari relativa ai contenuti del programma, per gli
immobili che non siano di proprietà comunale;
f)
elenchi catastali degli immobili
oggetto del programma;
g)
elaborato plani-volumetrico in
scala 1:1.000 o superiore;
h)
indicazione dei pareri previsti,
qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree
sottoposti a vincoli;
i)
individuazione delle opere di
adeguamento delle urbanizzazioni primarie, degli interventi di
riqualificazione dei servizi delle aree verdi e delle aree pubbliche.
1
bis. Qualora il programma integrato abbia valenza di piano attuativo,
oltre agli elaborati di cui al precedente comma 1, relativamente a tutti gli
immobili all'interno dell'area considerata, deve contenere:
a)
la delimitazione delle aree interessate e degli spazi riservati ad opere ed
impianti pubblici;
b)
le masse e le altezze delle costruzioni con individuazione delle unità
minime di intervento;
c)
la definizione e l'individuazione delle categorie d'intervento;
d)
gli elaborati grafici in scala compresa fra 1:200 e 1:500, indicanti i
profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle
sedi stradali e le sistemazioni a verde o zone speciali;
e)
l'indicazione delle destinazioni d'uso delle opere da convenzionare o
soggette ad espropriazione con relativi elenchi catastali;
f)
le norme tecniche d'attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
g)
l'individuazione dei manufatti e dei complessi d'importanza storico -
artistica ed ambientale da sottoporre a speciali norme di tutela e di
salvaguardia;
h)
il quadro finanziario contenente il costo complessivo delle opere
incluse nel piano e l'indicazione dei finanziamenti per la realizzazione
delle medesime, inclusi gli oneri a carico del comune.
Art.
11 - Quadro
finanziario del programma integrato
1.
Il quadro finanziario del programma integrato deve indicare analiticamente:
a)
la capacità di investimento sia
dei soggetti privati che dei soggetti pubblici;
b)
gli interventi da realizzare
utilizzando le agevolazioni e le sovvenzioni pubbliche ordinarie e
straordinarie disponibili per le concorrenti finalità;
c)
il quadro riassuntivo generale
delle risorse preventivate per l'attuazione del programma integrato.
Art.
12 - Normativa
gestionale del programma integrato
1.
La normativa gestionale del programma integrato deve contenere:
a)
la disciplina dei rapporti tra i
soggetti attuatori ed il Comune e gli eventuali altri partecipanti al
programma;
b)
l'indicazione delle necessarie
convenzioni tra Comune e soggetti attuatori;
c)
l'indicazione degli atti
costitutivi di eventuali società a capitale misto pubblico e privato;
d)
l'indicazione delle soluzioni
previste per la problematica connessa alla mobilità temporanea dei soggetti
occupanti gli immobili interessati dagli interventi.
2.
I soggetti attuatori sono:
a)
i Comuni, gli IACP ed altri enti
pubblici;
b)
cooperative di abitazione a
proprietà individuale e proprietà indivisa e loro consorzi e cooperative
di produzione e servizi;
c)
imprese di costruzione e di servizi
e loro consorzi;
d)
privati che intendono recuperare
immobili di loro proprietà.
3.
Le convenzioni, di cui alla lettera b) del comma 1, devono in ogni caso
contenere le soluzioni dei problemi di cui alla lettera d) dello stesso
comma.
Art.
13 - Interventi
di riqualificazione urbana
1.
Il piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento
dell'urbanizzazione primaria e dei servizi è adottato dal Comune con
deliberazione consiliare.
2.
Il piano deve contenere:
a)
lo stralcio del piano attuativo
vigente;
b)
la relazione tecnico-illustrativa
nella quale siano evidenziati l'elenco puntuale delle opere previste, le
proprietà interessate, gli immobili serviti, il numero degli abitanti
insediati nelle zone da recuperare e il totale dei residenti;
c)
il programma dettagliato di
attuazione degli interventi;
d)
lo schema plani-volumetrico su
scala non inferiore a 1:500;
e)
il quadro finanziario con
l'indicazione del cofinanziamento comunale e delibera d'impegno;
f)
il piano della mobilità e dei
parcheggi.
3.
Il piano degli interventi di riqualificazione urbana è approvato dal
consiglio comunale e trasmesso all'Assessorato dell'urbanistica entro il 31
marzo di ogni anno per l'inserimento nel programma pluriennale dei centri
storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in esso
previsti.
4.
L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni
della presente legge, entro i successivi 60 giorni, provvede all'inserimento
del piano di riqualificazione nel programma pluriennale dei centri storici.
Art.
14 - Recupero primario degli edifici dei
centri storici
1. La
Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo,
secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8, alle spese sostenute dai
soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario. Il
recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero
dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico.
2.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione,
liquidazione ed eventuale revoca dei contributi per gli interventi di
recupero primario.
3. L'istanza
di finanziamento deve essere presentata al comune in cui si trova l'immobile
e deve contenere:
a)
la relazione tecnica che descriva, anche mediante documentazione
fotografica, lo stato di degrado dell'edificio sotto gli aspetti sopra
specificati;
b)
il progetto preliminare dell'intervento di recupero;
c)
il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato sul
prezziario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato
qualora da questo non previsto.
4.
Il Comune, dopo aver verificato che i progetti edilizi configurino un
intervento di recupero primario e siano conformi alle norme
urbanistico-edilizie, trasmette all'Assessorato regionale competente in
materia urbanistica, entro il 31 marzo, l'istanza complessiva di
finanziamento, corredata del quadro riepilogativo degli interventi e della
cartografia che localizza gli immobili da recuperare.
5. I
contributi vengono assegnati al comune, che li eroga ai soggetti beneficiari
al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione
dei lavori.
6.
Le somme di cui al comma 5, se richiesto dai soggetti beneficiari, possono
essere erogate ad ultimazione dei lavori autorizzati, nel rispetto di quanto
previsto dai commi successivi.
7.
Le somme sono erogate, previa presentazione di polizza fideiussoria, a
favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato
dall'Assessore regionale dell'urbanistica. Nel caso di proprietà
condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base
delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è
subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di
appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti
beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze
per le opere di recupero primario.
8. Le
spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere
documentate con fatture quietanzate ed esibite all'amministrazione comunale
al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al
progetto assentito.
9. Le
provvidenze in argomento dovranno essere restituite allorquando il
beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3
anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, oppure lo esegua
parzialmente o in difformità dal progetto assentito. Dovranno, altresì,
essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese
effettivamente sostenute.
10. Gli
interventi di recupero concernenti immobili vincolati ai sensi della Legge 1°
giugno 1939, n. 1089, o situati in aree vincolate ai sensi della Legge 29
giugno 1939, n. 1497, possono beneficiare dei finanziamenti anche in assenza
del piano attuativo, purché le opere rientrino fra le tipologie di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della Legge 5 dicembre 1978, n. 457,
ed abbiano avuto il nullaosta dell'autorità competente alla tutela del
vincolo.
11.
I contributi di cui al presente articolo
sono cumulabili con le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi
regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi
energetici.
12.
La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei
centri storici è destinata esclusivamente ai Comuni beneficiari dei
finanziamenti inseriti nel Repertorio regionale dei centri storici.
Art.
15 - Incentivi
al recupero secondario
1.
In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, che ha
modificato la legge regionale 30 dicembre 1985, n.32 (Fondo per l'edilizia
abitativa), le limitazioni di reddito non si applicano per gli interventi di
acquisto, ristrutturazione e recupero della prima abitazione sita nelle zone
classificate A dei Comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri
storici.
2.
I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale in
materia di sostegno all'artigianato, al commercio e al settore ricettivo,
sono aumentati di un punto percentuale a favore degli esercizi e servizi
situati nelle zone classificate A dei Comuni ricompresi nel Repertorio
regionale dei centri storici, compatibilmente comunque con il rispetto dei
massimali fissati dalla Unione Europea.
3.
Per l'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale e/o le
amministrazioni comunali interessate possono stipulare convenzioni con gli
istituti di credito abilitati per gli interventi previsti dagli artt. 9, 10,
14 e 15 della presente legge.
Art.
16 - Computo
degli oneri di urbanizzazione
1.
Ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per
gli interventi da realizzarsi nelle zone classificate A dei comuni della
Sardegna i volumi sono computati considerando come misure convenzionali:
a)
per i muri perimetrali, lo spessore
di cm. 30;
b)
per l'altezza, di m. 3,00.
Art.
17 - Ammontare
degli incentivi
1.
Alla determinazione dell'ammontare complessivo degli incentivi previsti
dalla presente legge si procederà nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di aiuti di Stato.
Art.
18 - Stato
di attuazione e monitoraggio
1.
I Comuni predispongono annualmente, anche al fine del monitoraggio della
spesa da parte della Regione, lo stato di attuazione degli interventi sui
centri storici, sulla base di schede-tipo predisposte dall'Assessorato
dell'urbanistica.
2.
Gli stati di attuazione sono trasmessi entro il 31 marzo all'Assessorato
dell'urbanistica che provvede alla predisposizione di una relazione
complessiva sullo stato di attuazione degli interventi sui centri storici,
finanziati negli anni precedenti, e la allega all'aggiornamento dei
programmi pluriennali dei centri storici.
Art.
19 - Laboratori
per il recupero dei centri storici
1.
I comuni inclusi nel Repertorio regionale dei centri storici possono
istituire il laboratorio per il recupero del centro storico, le cui funzioni
sono stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti attuativi della
pianificazione comunale.
1
bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per
l'attivazione di tali laboratori, a valere sugli stanziamenti di cui al
capitolo 04157 del bilancio regionale.
Art.
20 - Norma
finanziaria
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in
lire 50.000.000.000 annui.
2.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono
introdotte le seguenti variazioni:
In
diminuzione:
03
- PROGRAMMAZIONE
Cap.
03017 -
Fondo
speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove
disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della
L.R. 15 aprile 1998, n.11 e art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 15 aprile
1998, n. 12)
1998
lire
50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.000
mediante
riduzione della voce 1 della Tab. B, allegata alla legge regionale 15 aprile
1998, n. 11.
In
aumento:
04
- ENTI LOCALI
Cap.
04157 -
(N.I.)
- 2.1.2.3.2.3.07.27 (08.02) - Cat. 12 - Finanziamento ai Comuni per la
realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi
di riqualificazione urbana, e per la concessione di contributi per il
recupero primario delle abitazioni del centro storico (art. 4 della presente
legge)
1998 lire
50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.000
3.
Agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, si provvede con le
disponibilità recate dai capitoli 07026-01, 07055 e 07021 del bilancio
della Regione per gli anni 1998-1999-2000 e successivi, rispettivamente per
gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 51 del 1993, n. 35 del 1991
e n. 40 del 1993.
4.
Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al
capitolo 04157 del bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
|