La Bonifica dell'amianto

 

 
      

La legge 6 settembre 1994 individua tre precise tecniche di intervento obbligatorie nel caso in cui il tecnico, che ha svolto il censimento e valutato il rischio, abbia provveduto a dichiarare il materiale contenente amianto come particolarmente pericoloso in ordine alla sua conservazione e facilità di frantumazione o polverulenza. Tutte le tecniche prevedono, prima di ogni altro intervento, l’imbibizione ed il fissaggio delle fibre in fase di distacco con prodotti incapsulanti.
I metodi di bonifica indicati sono: rimozione, incapsulamento, confinamento.

a) Rimozione questo procedimento garantisce il miglior esito finale, in quanto comporta l' eliminazione di ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Gli aspetti negativi di questa metodologia d' intervento sono :

  • rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per l' ambiente;

  • produce notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente smaltiti;

  • richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso;

  • elevati costi e lunghi tempi di realizzazione.

b) Incapsulamento: questa procedura consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che, (a seconda del tipo di prodotto usato) hanno sostanzialmente la funzione di:

  • inglobare le fibre di amianto;

  • ripristinare l'aderenza al supporto;

  • costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. 

Rispetto alla rimozione, i tempi d' intervento sono inferiori e quindi i costi più contenuti, non si ha produzione di rifiuti tossici,  non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore. Questa metodologia risulta particolarmente indicata per il trattamento dei materiali poco friabili, di tipo cementizio (ad esempio le coperture in amianto-cemento integre, non degradate).
Contrariamente a quanto avviene con la rimozione, il principale inconveniente e' rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e della conseguente necessità di mantenere un programma di  controllo e manutenzione, quindi, questa procedura non risolve in maniera definitiva il problema.
Possiede i suoi contro più rilevanti nella difficoltà di garantire una durata certa, soprattutto, nell’esposizione alle intemperie di una copertura, nella impossibilità di determinare con certezza un sistema di collaudo efficace dell’intervento, nella necessità di pulire le lastre prima dell’imprimitura oppure di utilizzare un prodotto capace di agire da preparatore di adesione, sufficientemente penetrante e consolidante. Bisogna inoltre aggiungere che con il trattamento si possono alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti dei rivestimenti in amianto, compromettendo così la funzione stessa dell' elemento bonificato.
La  procedura d'incapsulamento non è indicata nei seguenti casi:
nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a staccarsi dal substrato;
nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante; per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto;
nel caso di infiltrazioni d'acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale consentendogli così di formare internamente raccolte d'acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando così il distacco;
nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);
nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato.

c) Confinamento: l' ultimo metodo consiste nella sovrapposizione di uno strato rigido al materiale contenente amianto destinato a proteggere e inertizzare lo stesso materiale impedendone l’avanzamento del degrado e la polverulenza. Questo intervento è particolarmente indicato nella bonifica di aree limitate: si circoscrive cioè soltanto l'elemento pericoloso e quindi non è un provvedimento di tipo globale sul manufatto. Il confinamento, piuttosto diffuso, richiede un preliminare incapsulamento con acetato di vinile disciolto in acqua e nel caso di un intervento posto su una struttura di copertura priva di un solido solaio continuo all’intradosso, richiede la frapposizione di una rete anticaduta. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti  che deve però essere mantenuta in buone condizioni; è da preferire laddove si voglia ottenere nel contempo isolamento e impermeabilizzazione, considerando anche che presenta un costo più contenuto rispetto ai due procedimenti descritti in precedenza. Per contro l’intervento richiede l’impiego di materiali leggeri e non elimina definitivamente il problema rendendo necessario, come nel caso dell’incapsulamento,  un programma di controllo e manutenzione e il posizionamento in vista di targhette che avvisano gli occupanti ed i manutentori della presenza occulta di materiali contenenti amianto.
Una via di mezzo tra l’incapsulamento e il confinamento è costituito dallo spruzzaggio di schiumati poliuretanici sul materiale contenente amianto (soprattutto coperture) allo scopo di migliorare, nel contempo, l’impermeabilizzazione e la coibentazione. Questa tecnica necessita comunque di uno strato superficiale di incapsulamento protettivo dello strato coibente.
Nel caso del confinamento e dell' incapsulamento è sufficiente richiedere l'autorizzazione all’organo di controllo (USL), per tramite di una semplice notifica 5 gg. prima dell’avvio dei lavori, ciò non distoglie l’impresa dagli obblighi di valutazione del rischio per gli esposti sia a norma della L. 277/91, che del D.lgs. 626/94. Nel caso invece della rimozione è necessario presentare alla USL di competenza un piano di lavoro che riepiloga tutte le informazioni generali sull’impresa, sul sito e sulla natura dei materiali oggetto della bonifica e le informazioni in merito alle procedure che si intendono utilizzare per svolgere il lavoro.
Il decreto raccomanda alcuni criteri da tenere presenti per la scelta del metodo di bonifica e definisce anche cosa deve essere previsto nel piano di controllo e manutenzione dei materiali di amianto lasciati in sede.
Le misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica dei materiali di amianto friabile sono descritte in dettaglio, con riguardo all’allestimento del cantiere, i sistemi di depressione, le unità di decontaminazione, il monitoraggio ambientale per il controllo del cantiere, ecc.

 

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