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La
legge 6 settembre 1994 individua tre precise tecniche di intervento
obbligatorie nel caso in cui il tecnico, che ha svolto il censimento
e valutato il rischio, abbia provveduto a dichiarare il materiale
contenente amianto come particolarmente pericoloso in ordine alla
sua conservazione e facilità di frantumazione o polverulenza. Tutte
le tecniche prevedono, prima di ogni altro intervento,
l’imbibizione ed il fissaggio delle fibre in fase di distacco con
prodotti incapsulanti.
I metodi di bonifica indicati sono: rimozione, incapsulamento,
confinamento.
a)
Rimozione:
questo procedimento garantisce il miglior esito finale, in
quanto comporta l' eliminazione di ogni potenziale fonte di
esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le
attività che si svolgono nell'edificio. Gli aspetti negativi di
questa metodologia d' intervento sono :
-
rischio
estremamente elevato per i lavoratori addetti e per l' ambiente;
-
produce
notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere
correttamente smaltiti;
-
richiede
l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione
dell'amianto rimosso;
-
elevati
costi e lunghi tempi di realizzazione.
b)
Incapsulamento:
questa procedura consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti
penetranti o ricoprenti che, (a seconda del tipo di prodotto usato)
hanno sostanzialmente la funzione di:
-
inglobare
le fibre di amianto;
-
ripristinare
l'aderenza al supporto;
-
costituire
una pellicola di protezione sulla superficie esposta.
Rispetto
alla rimozione, i tempi d' intervento sono inferiori e quindi i
costi più contenuti, non si ha produzione di rifiuti tossici,
non richiede la successiva applicazione di un prodotto
sostitutivo e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente
minore. Questa metodologia risulta particolarmente indicata per il
trattamento dei materiali poco friabili, di tipo cementizio (ad
esempio le coperture in amianto-cemento integre, non degradate).
Contrariamente a quanto avviene con la rimozione, il principale
inconveniente e' rappresentato dalla permanenza nell'edificio del
materiale di amianto e della conseguente necessità di mantenere un
programma di controllo
e manutenzione, quindi, questa procedura non risolve in maniera
definitiva il problema.
Possiede i suoi contro più rilevanti nella difficoltà di garantire
una durata certa, soprattutto, nell’esposizione alle intemperie di
una copertura, nella impossibilità di determinare con certezza un
sistema di collaudo efficace dell’intervento, nella necessità di
pulire le lastre prima dell’imprimitura oppure di utilizzare un
prodotto capace di agire da preparatore di adesione,
sufficientemente penetrante e consolidante. Bisogna inoltre
aggiungere che con il trattamento si possono alterare le proprietà
antifiamma e fonoassorbenti dei rivestimenti in amianto,
compromettendo così la funzione stessa dell' elemento bonificato.
La procedura
d'incapsulamento non è indicata nei seguenti casi:
nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa
coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante
aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a
staccarsi dal substrato;
nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2
cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non
riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante; per
contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto;
nel caso di infiltrazioni d'acqua: il trattamento impermeabilizza il
materiale consentendogli così di formare internamente raccolte
d'acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i
leganti, determinando così il distacco;
nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il
trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente
agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non
siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti
interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che
possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle
palestre);
nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali
con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di
fibre anche se il materiale è stato incapsulato.
c)
Confinamento:
l' ultimo metodo consiste nella sovrapposizione di uno strato rigido
al materiale contenente amianto destinato a proteggere e inertizzare
lo stesso materiale impedendone l’avanzamento del degrado e la
polverulenza. Questo intervento è particolarmente indicato nella
bonifica di aree limitate: si circoscrive cioè soltanto l'elemento
pericoloso e quindi non è un provvedimento di tipo globale sul
manufatto. Il confinamento, piuttosto diffuso, richiede un
preliminare incapsulamento con acetato di vinile disciolto in acqua
e nel caso di un intervento posto su una struttura di copertura
priva di un solido solaio continuo all’intradosso, richiede la
frapposizione di una rete anticaduta. Rispetto all'incapsulamento,
presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli
urti che deve però
essere mantenuta in buone condizioni; è da preferire laddove si
voglia ottenere nel contempo isolamento e impermeabilizzazione,
considerando anche che presenta un costo più contenuto rispetto ai
due procedimenti descritti in precedenza. Per contro l’intervento
richiede l’impiego di materiali leggeri e non elimina
definitivamente il problema rendendo necessario, come nel caso
dell’incapsulamento, un
programma di controllo e manutenzione e il posizionamento in vista
di targhette che avvisano gli occupanti ed i manutentori della
presenza occulta di materiali contenenti amianto.
Una via di mezzo tra
l’incapsulamento e il confinamento è costituito dallo spruzzaggio
di schiumati poliuretanici sul materiale contenente amianto
(soprattutto coperture) allo scopo di migliorare, nel contempo,
l’impermeabilizzazione e la coibentazione. Questa tecnica
necessita comunque di uno strato superficiale di incapsulamento
protettivo dello strato coibente.
Nel caso del confinamento e dell' incapsulamento è sufficiente
richiedere l'autorizzazione all’organo di controllo (USL), per
tramite di una semplice notifica 5 gg. prima dell’avvio dei
lavori, ciò non distoglie l’impresa dagli obblighi di valutazione
del rischio per gli esposti sia a norma della L. 277/91, che del
D.lgs. 626/94. Nel caso invece della rimozione è necessario
presentare alla USL di competenza un piano di lavoro che riepiloga
tutte le informazioni generali sull’impresa, sul sito e sulla
natura dei materiali oggetto della bonifica e le informazioni in
merito alle procedure che si intendono utilizzare per svolgere il
lavoro.
Il decreto raccomanda alcuni criteri da tenere presenti per la
scelta del metodo di bonifica e definisce anche cosa deve essere
previsto nel piano di controllo e manutenzione dei materiali di
amianto lasciati in sede.
Le misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di
bonifica dei materiali di amianto friabile sono descritte in
dettaglio, con riguardo all’allestimento del cantiere, i sistemi
di depressione, le unità di decontaminazione, il monitoraggio
ambientale per il controllo del cantiere, ecc.
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